Il Codice di Camaldoli. Enunciati

Dal 18 al 24 luglio 1943 un gruppo di intellettuali cattolici – laici e religiosi – si riunì, presso il monastero benedettino di Camaldoli, con l’intento di confrontarsi sul magistero sociale della Chiesa sui problemi della società, sui rapporti tra individuo e stato, tra bene comune e libertà individuale.

Il 25 luglio e i successivi avvenimenti modificarono il piano di lavoro impedendo altre sessioni di incontro e una più ampia partecipazione; la stesura definitiva fu pertanto affidata a Sergio Paronetto, Pasquale Saraceno, Ezio Vanoni, Giuseppe Capograssi che la completarono nel 1944; l’opera fu pubblicata nel 1945 con il titolo: “Per la comunità cristiana”, ma è conosciuta come: “Codice di Camaldoli”.

Una delle caratteristiche essenziali del “Codice” consiste nel porre la giustizia sociale tra i fini primari dello Stato, così come la salvaguardia della libertà. Evidente l’influenza che questa elaborazione ha avuto tra gli intellettuali cattolici dell’ala “sociale” della Democrazia Cristiana e nella stessa stesura della Carta Costituzionale.

Ne proponiamo per lo studio e la ricerca suddiviso nelle sue parti il testo.

Per una presentazione equilibrata del documento è utile il contributo di p. Francesco Occhetta «Puntualizzazioni critiche sul Codice di Camaldoli».

Per la comunità cristiana. Principii dell’ordinamento sociale a cura di un gruppo di studiosi amici di Camaldoli

  • Enunciati

  • Presentazione
  • Premessa sul Fondamento Spirituale della vita sociale
  • I – Lo Stato
  • II – La Famiglia
  • III – L’Educazione
  • IV – Il Lavoro
  • V – Produzione e scambio
  • VI – Attività economica
  • VII – Vita Internazionale
ENUNCIATI

 

La dottrina sociale cattolica

Vita civile

Origine della società civile

  1. L’uomo è un essere essenzialmente socievole: le esigenze del suo spirito e i bisogni del suo corpo non possono essere soddisfatti che nella convivenza. Senonché la convivenza familiare e la solidarietà dei gruppi intermedi sono insufficienti: perché l’essere umano abbia possibilità adeguate di vita e di sviluppo occorre che le famiglie si uniscano tra di loro a costituire la società civile. La quale perciò proviene direttamente dalla natura dell’uomo, remotamente da Dio che ha creato l’uomo socievole.

 

  1. La società però non si può conservare ne sviluppare senza un principio cosciente e volitivo che ne precisi in concreto il fine e vi coordini le attività dei singoli: tale principio è la sovranità che si personifica nello Stato. Per cui lo Stato è pure una formazione dello spirito umano nel senso che mai sorgerebbe se l’uomo non fosse anche spirito, non è però una formazione arbitraria giacché l’uomo è determinante a trarlo all’esistenza da necessità imprescindibili di natura (S. Tomm. Politicorum I, 1).

Natura della società

  1. La società non è una unità numerica o la semplice somma di individui che la compongono; è invece l’unione organica di uomini, famiglie e gruppi determinata dallo stesso fine, il bene comune e dall’effettiva convergenza delle volontà umane verso la sua attuazione, sotto la guida di un principio autoritario proprio.

 

  1. La società organizzata a Stato non è neppure una unità naturale come sarebbe un organismo vivente; è invece una unità d’ordine: “unitas societatis civilis non est unitas naturalis sed ordinis” (S. Tomm. Eticorum I, 13); per cui i suoi componenti, gli esseri umani, conservano ciascuno una propria entitativa consistenza e rispettiva autonomia nell’operare.

 

  1. La ragione per la quale l’uomo non può fungere soltanto da membro nell’organismo sociale è che egli, quale essere spirituale, è preordinato a un fine che trascende ogni umana istituzione, lo Stato compreso; e cioè preordinato a Dio: “homo non ordinatur ad communitatem politicam secundum se totum et secundum omnia sua.. sed totum quod homo est, et quod potest et habet ordinandum est ad Deum” (S. Tomm. I, II” XXI, 4, ad III). Per cui se risponde alla natura dell’uomo unirsi quale membro attivo nell’organismo sociale, risponde pure all’essenza della società non assorbire l’uomo fino ad annullarlo; ma la sua ragion d’essere sta nel creargli l’ambiente mi- gliore per il suo perfezionamento integrale (Pio XI nella Mit brennender Sorge, 8).

 

 

Il fine e i doveri dello Stato

 

  1. Fine dello Stato è la promozione del bene comune, cioè a cui possono partecipare tutti i cittadini in rispondenza alle loro attitudini e condizioni; bene che i singoli e le famiglie non sono in grado di attuar, giacché lo Stato non deve sostituirsi ai singoli e alle famiglie (Rer. Nov. 28); bene conforme alla natura dell’uomo, essere formato di corpo e di spirito e preordinato a Dio (Pio XI, Mit Brennender, 8).

Ma una direttiva generale (di giustizia sociale) deve essere sempre la protezione e l’elevazione delle classi meno dotate, salvi – ben inteso, i rapporti di giustizia distributiva e commutativa.

Nota: Bene comune = “quelle esterne condizioni le quali sono necessarie all’insieme dei cittadini per lo sviluppo della loro qualità e dei loro uffici, della loro vita materiale, intellettuale e religiosa, in quanto da un lato le forze e le energie della famiglia e di altri organismi, a cui spetta una naturale precedenza, non bastano, dall’altro la volontà salvifica di Dio non abbia determinato nella Chiesa un’alta universale società a servizio della persona umana e dell’attuazione dei suoi fini religiosi” (Mess. Nat. 1942, n. 102).

 

  1. In concreto lo Stato deve riconoscere e rispettare i diritti inalienabili della persona umana, della famiglia, dei gruppi minori, degli altri Stati, della Chiesa.

 

  1. a) Persona umana. “Origine e scopo essenziale della vita sociale vuoi essere la conservazione, lo sviluppo e il perfezionamento della persona umana, aiutandola ad attuare rettamente le norme e i valori della religione e della cultura, segnati dal Creatore a ciascun uomo e a tutta l’umanità, sia nel suo insieme sia nelle sue naturali ramificazioni” (Mess. Nat. 1942, n. 98).

 

  1. b) Famiglia. Lo Stato organizzando giuridicamente la vita civile deve non solo rispettare la famiglia, ma darvi riconoscimento come parte fondamentale costitutiva di esso; assisterla nell’affermazione e nello sviluppo della propria unità economica giuridica morale e spirituale (Mess. Nat. 1942, n. 124); fare di essa il centro di molta parte delle sue funzioni culturali, assistenziali, ecc.

 

  1. e) Gruppi minori. Lo Stato deve rispettare e promuovere entro i limiti fissati dal bene comune il formarsi di gruppi e comunità minori quali corpi con ordinamento autonomo dotati di propria personalità e funzione nell’ambito della società civile.

 

Nota: Quadr. Anno: “Le cose si trovano ridotte a tal punto che abbattuta e quasi estinta l’antica ricca forma di vita sociale, svoltasi un tempo mediante un complesso di associazioni diverse, restano ora di fronte quasi soli gli individui e lo Stato. Nello Stato vengono a ricadere i pesi che quelle distrutte corporazioni non possono più portare… Perciò è necessario che l’autorità suprema dello Stato rimetta ad associazioni minori e inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minor momento, dalle quali essa del resto sarebbe più che mai distratta “.

 

 

Autorità e libertà

 

  1. La sovranità statale proviene da Dio, il quale, creando l’uomo socievole, non può non volere che nella società vi siano gli indispensabili poteri sovrani; in ciò la ragione è confermata dalla Rivelazione: “Ogni uomo sia soggetto alle potestà superiori: perché non è potestà se non da Dio; e quelle che sono, sono da Dio ordinate” (S. Paolo, Rom, XII 1).

 

  1. La sovranità statale non è illimitata; i suoi confini sono segnati dalla sua ragione di essere che è la promozione del bene comune. Oltre quei limiti, i suoi atti sono illegittimi e perciò privi di forza obbligatoria in ordine ai sudditi (Leone XIII, Sapientiae Christianae).

 

  1. Derivando la sovranità da Dio, i sudditi sono tenuti a obbedire in coscienza ai poteri legittimi: ” Per la qual cosa siate soggetti, come è necessario, non solo per timore dell’ira, ma anche per riguardo alla coscienza” (S. Paolo, Rom. XIII, 5). Ciò però non menoma la dignità personale del suddito, anzi la riafferma e la esalta, giacché ” obbedire a Dio è regnare”. In Dio pertanto la libertà genuina del suddito si concilia con la sovranità legittima del superiore e, nonché elidersi, l’una afferma l’altra.

 

  1. Un’autorità la quale voglia provvedere direttamente a ciò che meglio può essere compiuto per opera individuale, familiare o di gruppi minori, usurpa compiti e diritti che non ha. Da ciò nasce il concetto e l’esigenza di una sana libertà, come autonomia in tutto ciò che promuove e non lede il bene comune.

 

  1. Per alcuni diritti di libertà civica, in determinate circostanze, il bene comune può effettivamente richiedere limitazioni e rinunce.

 

  1. Essendo il bene comune di persone, cioè di individui, di natura razionale ed essendo primi per esse i beni di natura spirituale, deve tenersi presente che condizione fondamentale per un perfezionamento intellettuale e morale è la possibilità di aderire spontaneamente alla verità e che merito morale v’è solo per l’azione coerente con la verità personalmente raggiunta. Le libertà delle coscienze sono quindi una esigenza da tutelare fino all’estremo limite della compatibilità col bene comune (enc. Non abbiamo bisogno. Pio, XI, 1931).

 

  1. Qualora lo Stato emani una legge ingiusta, i sudditi non sono tenuti a obbedire, ma possono essere tenuti ad attuare quanto la legge dispone per motivi superiori. Se l’oggetto della legge è immorale, cioè lede la dignità umana o è in aperto confitto con la legge di Dio, ciascuno è obbligato in coscienza a non obbedire (Atti Ap. IV, 20).

La legge promulgata dall’autorità legittima si presume conforme a ragione.

 

 

Lo Stato

 

  1. Lo Stato ha per fine il bene comune. Due funzioni specifiche sue sono:

 

  1. a) l’organizzazione e tutela del diritto;

 

  1. b) intervento nella vita sociale.

 

  1. Funzione giuridica. Lo stato deve anzitutto proteggere e garantire i diritti degli individui e delle collettività a lui sottoposte. La violazione di tali diritti ha una ripercussione profonda e nefasta sul bene comune di cui ha cura lo Stato; al contrario, il rispetto della giustizia e dei diritti che ne conseguono è il primo bene di tutti. “Affinchè la vita sociale, quale è voluta da Dio, ottenga il suo scopo, è essenziale un ordinamento giuridico che le serva di esterno appoggio, di riparo e protezione; ordinamento la cui funzione non è dominare, ma servire, tendere a sviluppare e accrescere la vitalità della società nella ricca molteplicità dei suoi scopi, conducendo verso il loro perfezionamento tutte le singole energie in pacifico concorso e difendendole con mezzi appropriati e onesti, contro tutto ciò che è svantaggioso al loro pieno svolgimento. Un tale ordinamento, per garantire l’equilibrio, la sicurezza e l’armonia della società, ha anche il potere di coercizione contro coloro che solo per questa via possono essere trattenuti nella nobile disciplina della vita sociale; ma proprio nel giusto compimento di questo diritto un’autorità veramente degna di tal nome non sarà mai che non senta l’angosciosa responsabilità di fronte all’Eterno Giudice, al cui Tribunale ogni falsa sentenza e sopratutto ogni sconvolgimento delle norme da Dio volute riceverà la sua immancabile sanzione e condanna” (Mess. Nat. 1942).

 

  1. “Il rapporto dell’uomo verso l’uomo, dell’individuo verso la società, verso l’autorità, verso i doveri civili, il rapporto della società e dell’autorità verso i singoli debbono essere posti sopra un chiaro fondamento giuridico e tutelati, al bisogno, dall’autorità giudiziaria. Ciò suppone: a) un tribunale e un giudice, che prendano le direttive da un diritto chiaramente formulato e circoscritto; b) chiare norme giuridiche, che non possano essere stravolte con abusivi richiami a un supposto sentimento popolare e con mere ragioni di utilità; c) riconoscimento del principio che anche lo Stato e i funzionari e le organizzazioni da esso dipendenti sono obbligati alla riparazione e al ritiro di misure lesive della libertà, della proprietà, dell’onore, dell’avanzamento e della salute dei singoli” (Mess. Nat. 1942).

 

  1. Lo Stato ha il compito di promuovere positivamente il bene comune; di svolgere cioè in profondità e ampiezza, quanto lo esige la contingenza storica, una multiforme azione nei vari settori della vita per indirizzare le attività umane, avvivarle, armonizzarle, gerarchizzarle; sicché individui, famiglie e gruppi intermedi trovino nell’ambiente sociale quanto necessario e conveniente per soddisfare ai bisogni del corpo e arricchire la propria spiritualità. (Rer. Nov. 26). Da ciò non deriva che spetti allo Stato di provvedere a tutto, dovendo tener conto dell’iniziativa privata in quanto strumento efficace per il bene comune.

 

 

Il campo politico

 

  1. È compito politico costituzionale la creazione degli organi e la designazione delle persone cui in concreto spetti la cura del bene comune. Infatti se il principio dell’autorità viene da Dio, non comporta però la destinazione di esso a persone od organi determinati. Dio non determina il modo di designazione dei governanti e la forma della costituzione.

 

  1. A tale fine, e nelle singole situazioni e condizioni storiche, si dovrà tendere a quella organizzazione politico-costituzionale la quale garantisce il miglior funzionamento delle autorità a servizio dei cittadini, col pieno rispetto dei diritti naturali. Entro questi limiti non si possono tuttavia precludere successive modifiche politico costituzionali, purché con le adeguate garanzie procedurali e sempreché siano effettivamente necessarie per una migliore organizzazione in mutate circostanze storiche, sempre legittimamente e, per quanto possibile, con la maggiore consapevolezza e consenso dei cittadini. Ciascuno è tenuto a sottostare alla autorità legittimamente costituita; solo per vie legittime gli è lecito adoperarsi per cambiarne le forme. Riconoscere ai singoli la facoltà di opporsi violentemente alle autorità costituite è gettare la società in uno stato di permanente disordine. La rivolta non può essere ammessa che in caso di tirannia insopportabile e di flagrante violazione dei più elementari diritti umani, esperito e riuscito vano ogni altro tentativo.

 

  1. È di primissima importanza per il raggiungimento stesso del bene comune, che le decisioni prese abbiano la maggiore consapevolezza e quindi consenso dei cittadini. Ciò distingue i cittadini dai sudditi. È quindi giustificata l’esigenza di libertà e di organi rappresentativi di una pubblica opinione, i quali giungano anche a inserirsi nella struttura costituzionale dello Stato (Mess. Nat. 1942, n. 99).

 

  1. Ognuno ha da considerare se stesso quale membro attivo nell’organismo politico. Essendo la società civile una comunione, ciascuno deve portare il contributo della propria attività all’azione dello Stato, esercitando con coscienza le funzioni politiche che gli appartengono.

 

  1. Il cittadino è chiamato a dare il proprio contributo al bene comune anche con la propria attività privata. Nel perseguire il proprio interesse deve tener conto delle esigenze superiori del bene comune. Il conciliare gli interessi privati con quelli della comunità eleva l’attuazione di tali interessi a compimento di un dovere sociale.

 

  1. Al diritto dello Stato di esigere i mezzi necessari alla sua vita secondo giustizia, corrisponde nel cittadino l’obbligo di contribuirvi.

 

  1. I singoli sono tenuti a sacrificare se stessi anche fino a rimettervi la propria terrena esistenza, quando fosse necessario per il bene generale della comunità (II-II; 26, 3).

 

  1. Il buon funzionamento della cosa pubblica e il rispetto delle stesse libertà civiche costituiscono la somma cura della “politica” ed esigono una formazione politica dei cittadini. Ne consegue la necessità di coltivare tale coscienza per stimolare l’attività e garantirne la competenza.

 

 

Chiesa e Stato

 

  1. Chiesa e Stato hanno due fini diversi. La Chiesa rigenera gli uomini alla vita della Grazia nel tempo e li guida al pieno possesso di Dio nell’eternità; lo Stato mira a provvedere gli uomini di una sufficienza di beni terreni e coopera al progresso in ogni campo. Frequenti e necessario relazioni si hanno fra la Chiesa e lo Stato, perché, in un medesimo territorio, le due Società reggono gli stessi soggetti e l’attività dei due poteri si estende su certi oggetti comuni.

 

  1. Lo Stato deve riconoscere la missione divina della Chiesa, acconsentirle piena libertà nel suo campo, regolare di comune accordo e lealmente le materie miste (quelle in cui gli interessi e i fini delle due società, Chiesa e Stato, sono impegnati e lo spirituale e il temporale sono indivisibilmente commisti, per esempio la materia del matrimonio e della proprietà ecclesiastica), informare la sua molteplice attività ai principi della morale cristiana.

 

Vita familiare

 

  1. Nella concezione cristiana della famiglia, questa viene definita   come istituzione naturale per la procreazione ed educazione della   prole e come primo sussidio dato agli uomini per il perfezionamento del proprio essere.

In questa definizione si vogliono sottolineare:

  1. a) la necessità della famiglia per il completamento naturale degli uomini;
  2. b) fra procreazione ed educazione esiste un nesso naturale costituito da Dio, che impone alla famiglia la missione e quindi il diritto inalienabile all’educazione della prole (v. Casti connubi ed. Studium, pag. 168).

 

2 La famiglia ha come base e sorgente il matrimonio, e cioè: il matrimonio nel senso cristiano di unione giuridica e spirituale, perpetua, una e indissolubile per la procreazione e l’educazione della prole il mutuo aiuto e il rimedio alla concupiscenza.

Quindi:

  1. a) soltanto nell’unione matrimoniale c’è il diritto alla procreazione della prole;
  2. b) il divorzio come soluzione del vincolo è in ogni diritto inammissibile;
  3. c) il matrimonio cristiano come Sacramento è soggetto all’esclusivo regime della Chiesa, salva la competenza dello Stato per effetti meramente civili di esso;
  4. d) la distinzione fra figli legittimi e illegittimi non è una distinzione convenzionale, ma fondata nella natura delle cose.

 

  1. La pienezza dei diritti familiari appartiene ai figli legittimi; gli illegittimi hanno certamente il diritto al nutrimento ed all’educazione conveniente a carico dei genitori.

Altri diritti, come: il nome, la successione ereditaria, il riconoscimento, ecc., possono essere oggetto di determinazioni da parte della legge, salvo il diritto dei legittimi e della società coniugale.

 

  1. Nulla vieta la ricerca della paternità e della maternità da parte dei figli naturali, purché nell’esercizio di tale diritto non derivino danni individuali e sociali non proporzionati ai fini che la ricerca stessa si propone: come si verifica nel caso dei figli adulterini.

 

  1. Essendo la famiglia una istituzione naturale anteriore a ogni altra società, ma non indipendente, il suo fine non può essere subordinato come mezzo ai fini di altre società, ma si deve armonizzare con i fini delle due società perfette alle quali per titoli diversi appartengono i figli: la Chiesa e lo Stato.

Il padre è il capo naturale della famiglia; la madre è associata a questa autorità, la esercita solidalmente col padre e può esercitarla in pieno in mancanza di padre.

“Se l’uomo infatti è il capo, la donna è il cuore; e come l’uno tiene il primato del governo, così l’altra può e deve attribuirsi come suo proprio il primato dell’amore.

Quanto poi al grado e al modo di questa soggezione della moglie al marito, essa può essere varia secondo la varietà delle persone, dei luoghi e dei tempi; anzi se l’uomo viene meno al suo dovere, appartiene alla moglie supplirvi nella direziono della famiglia. Ma in nessun tempo e luogo è lecito sovvertire e ledere la struttura essenziale della famiglia stessa e la sua legge da Dio fermamente stabilita” (Casti connubii, ed. Studium, pag. 307).

Dunque:

  1. a) la Chiesa come madre della vita soprannaturale ha il diritto di svilupparla nei cristiani secondo i precetti di Gesù e con i mezzi da Lui concessi;
  2. b) lo Stato deve riconoscere la famiglia come è stata costituita da Dio; proteggerla contro tutti i suoi nemici, rimuovendo dall’ambiente pubblico quegli elementi di perversione che influiscono sfavorevolmente sulla gioventù e creando una atmosfera morale sana e conveniente al suo bene spirituale; aiutarla al compimento della sua missione; spingerla all’adempimento dei suoi doveri e, in caso di necessità, supplire alle sue deficienze e completare la sua opera nell’ordine civico.

 

  1. “L’educazione consiste nella formazione dell’uomo, quale egli deve essere e come deve comportarsi in questa vita terrena per conseguire il fine sublime per il quale fu creato” (Div. ill. Mag., pagg. 260-61).

È quindi rivolta a tutte le facoltà umane, considerando l’uomo nello stato presente di provvidenza, non dimenticando ne il peccato originale ne la grazia ridonata all’uomo per la redenzione. L’educazione non può essere che educazione cristiana, perché solo questa si rivolge a tutto l’uomo nella totalità dei suoi doni naturali e soprannaturali.

 

  1. L’istruzione consiste nell’insegnamento dei diversi rami della cultura e ha come scopo lo sviluppo dell’intelligenza e delle capacità artistiche e tecniche dell’uomo.

 

  1. Data l’importanza essenziale che ha per ogni ordine sociale l’educazione e l’istruzione della gioventù, la scuola, che ne è l’organo normale, deve armonicamente dipendere dalla famiglia, dalla Chiesa e dallo Stato.

“L’educazione è opera necessariamente sociale, non solitaria. Ora tre sono le società necessarie, distinte e pur armonicamente congiunte da Dio, in seno alle quali nasce l’uomo: famiglia, Chiesa, Stato…

Per conseguenza l’educazione, la quale riguarda tutto l’uomo, individualmente e socialmente, nell’ordine della natura e in quello della grazia, appartiene a tutte e tre queste società necessarie, in misura proporzionata, corrispondente, secondo il presente ordine di provvidenza stabilito da Dio, alla coordinazione dei lori rispettivi fini” (Div. ill. Mag., pag. 262).

 

  1. Famiglia e Chiesa hanno una missione essenzialmente educatrice. La Chiesa ha il diritto indipendente dallo Stato di stabilire scuole di ogni grado per l’educazione e l’istruzione dei suoi figli.

“Lo Stato, privo del titolo di paternità, ha nell’educazione una missione soltanto secondaria. Tuttavia può esigere e quindi procurare che tutti i cittadini abbiano la necessaria conoscenza dei loro doveri civili e nazionali e un certo grado di cultura intellettuale, morale e fisica, che, attese le condizioni dei tempi nostri, sia richiesto dal bene comune Tuttavia è chiaro che lo Stato deve rispettare i diritti nativi della Chiesa e della famiglia sull’educazione cristiana, oltreché osservare la giustizia distributiva. Pertanto è ingiusto e illecito ogni monopolio scolastico che costringa fisicamente o moralmente le famiglie a frequentare le scuole dello Stato, contro gli obblighi della coscienza cristiana o anche contro le loro legittime preferenze” (Div. ill. Mag ).

Non è però proibito che lo Stato si riserbi, ove il bene comune lo richieda, l’istituzione e la direzione di scuole preparatorie “ad alcuni suoi dicasteri e segnalatamente alla milizia, purché abbia di non ledere i diritti della Chiesa e della famiglia in quello che loro spetta” (Div. ill. Mag., p. 274).

 

  1. Date le esigenze dell’istruzione principalmente media e superiore, è compito dello Stato offrire scuole in numero sufficiente alle famiglie per la istruzione dei figli.

E molto conforme alla funzione dello Stato procurare l’accesso alle scuole medie e superiori ai figli delle famiglie economicamente meno dotate che dimostrino spiccate capacità intellettuali.

 

  1. La famiglia e la Chiesa hanno diritto a creare delle organizzazioni religiose, culturali e ricreative per i figli, senza che lo Stato possa pretendere che tutti frequentino una certa associazione.

 

  1. In un ordine sociale cristiano l’educazione, avendo come soggetto la persona umana, deve accordarsi colla natura e fine di essa.:

Quindi:

  1. a) ogni sistema educativo che ignora o viola tale natura e fine della persona umana, proponendo come fine esclusivo la formazione dell’uomo per se stesso e dell’uomo per qualunque collettività (classe, razza, nazione, Stato, umanità) è da rigettarsi come essenzialmente errato;
  2. b) particolarmente da rigettarsi è il metodo della coeducazione fondato sulla confusione deplorevole di idee che scambiano la legittima convivenza umana con la promiscuità e uguaglianza livellatrice dei sessi;
  3. c) nell’educazione della donna è particolarmente necessario tener conto della condizione speciale del suo sesso e della naturale sua missione di “cuore della famiglia”. Il che richiede l’istituzione di scuole ordinate a tale scopo e a esso esclusivamente destinate;
  4. d) in materia di educazione sessuale, riprovata ogni istruzione collettiva e osservate tute le cautele che la prudenza cristiana suggerisce, appartiene alla cura personale e paterna propria della famiglia e della Chiesa dare quell’istruzione che si rende necessaria.

La scuola

 

  1. Nella scuola intesa nel più vasto senso che include ogni funzione educativa, con determinato programma per una specifica finalità personale e sociale, tutti i fattori educativi sui affacciano con diritto conforme alla propria competenza.

La famiglia vi ha una competenza per quanto riguarda la finalità personale e l’integrità morale e religiosa del figlio; lo Stato vi ha una competenza per quanto riguarda il promuovimento e la difesa del bene temporale comune; la Chiesa vi ha una competenza per l’insegnamento religioso e per tutto quanto abbia relazione con la religione e la morale.

 

  1. E’ essenziale alla bontà della scuola e la suo migliore rendimento che tutti i fattori educativi vi cooperino armonicamente.

L’educazione, fatto essenzialmente unitario anche se vi collaborano elementi diversi, in un popolo cristiano ha ispirazione religiosa in ogni suo momento; non è possibile affermare la pura laicità anche di aspetti particolari.

 

  1. Nel quadro dei suoi obblighi religiosi e civici, appartiene alla famiglia l’avviamento scolastico e professionale del figlio. Essa ha il diritto di scegliere m proposito l’istituzione scolastica che le da maggior fiducia; ha il diritto di tutelare di fronte alla scuola le giuste esigenze personali, morali e religiose del figlio, e il dovere di accettare e secondare le finalità e la disciplina della scuola.

L’orientamento professionale appartiene alla famiglia con la cooperazione della scuola per la determinazione delle capacità effettive e delle reali inclinazioni del giovane a cui è giusto consentire.

 

Vita economica

 

  1. La vita economica, in quanto consta di atti umani, dipende anche dalla legge morale, la quale viene determinata dalla morale cristiana. Quindi la questione sociale, anche sotto questo aspetto, crea un problema “del quale nessuna soluzione plausibile si potrebbe dare, senza richiamarsi alla religione e alla Chiesa” (Rer. New. 8). D’altra pane il successo della vita economica dipende in massima parte dall’applicazione di leggi d’ordine meramente tecnico, che regolano la conservazione e l’aumento dei beni temporali. Nonostante quindi il vastissimo campo delle questioni di ordine economico nella vita sociale, i principi di morale ai quali essa viene sottomessa non sono molto numerosi.

 

  1. Per ordinare la vita economica è necessario che si aggiunga alla legge della giustizia la legge della carità. Certo la carità non può essere chiamata a far le veci della giustizia, dovuta per obbligo e iniquamente negata. Ma quando pure si supponga che ciascuno abbia ottenuto tutto ciò che gli spetta di diritto, resta sempre un campo larghissimo alla carità (Quadr. Anno).

La giustizia rende alle persone, in quanto distinte da noi, tutto e solo ciò che loro spetta per un titolo giuridico, anche se non esigibile in forza di una norma positiva. I doveri di giustizia, perché corrispondenti a un diritto propriamente detto, possono essere determinati ed eseguiti in modo molto preciso e, se vengono violati, impongono una stretta restituzione.

La carità considera gli uomini in quanto sono uniti fra di loro per la comunione di origine e di fine. L’unità di vita divina in Cristo loro comunicata rinforza ed accresce questo vincolo. La carità pertanto rende la giustizia più illuminata ed attiva, la integra e la nobilita.

 

  1. I grandi principi morali che regolano l’attività della vita economica sono i seguenti:

1) la dignità della persona umana, la quale esige una bene ordinata libertà del singolo anche in campo economico;

2) l’eguaglianza dei diritti di carattere personale, nonostante le profonde differenze individuali, provenienti dal diverso grado di intelligenza, di abilità, di forze fisiche, ecc.;

3) la solidarietà, cioè il dovere della collaborazione anche nel campo economico per il raggiungimento del fine comune della società;

4) la destinazione primaria dei beni materiali a vantaggio di tutti gli uomini;

5) la possibilità di appropriazione nei diversi modi legittimi fra i quali e preminente il lavoro;

6) il libero commercio dei beni nel rispetto della giustizia commutativa:

7) il rispetto delle esigenze della giustizia commutativa nella remunerazione del lavoro;

8) il rispetto dell’esigenza della giustizia distributiva e legale nell’intervento dello Stato.

 

  1. La vita e lo sviluppo della persona esigono il diritto all’uso dei beni della terra.

Il principio del diritto di proprietà privata corrisponde alla natura delle cose:

  1. a) perché necessario a salvaguardare l’indipendenza della persona umana;
  2. b) perché necessario a provvedere in modo degno alla propria vita e a quella della propria famiglia;
  3. c) perché è il modo più normale di far raggiungere ai beni temporali il fine stabilito da Dio conservandoli, migliorandoli e distribuendoli al numero più grande di uomini.

“ Le norme giuridiche positive, regolanti la proprietà privata, possono mutare e accordare un uso più o meno circoscritto” (Mess. Nat. 1942, n. 115). E’ compito dello Stato determinare questi limiti alla stregua delle esgenze del bene comune, ma a) non può sopprimere qualsiasi proprietà privata; b) non può sopprimere la trasmissione ereditaria familiare dei beni propri.

 

  1. La proprietà privata è un mezzo di cui l’uomo dispone per portare a compimento la sua missione su questa terra.

La persona non può svolgere la sua missione senza il concorso delle diverse comunità che la circondano e l’aiutano a realizzare il suo destino personale (famiglia, comunità professionale, ecc ) Inoltre rimane primaria, rispetto al diritto di proprietà, la destinazione dei beni materiali della terra all’uso comune.

Ne deriva quindi una duplice funzione della proprietà: personale e sociale. Personale, in quanto a fondamento di essa sta il potenziamento della persona; sociale in quanto tale potenziamento non è concepibile al di fuori della società, senza il concorso della società, e in quanto è primaria la destinazione dei beni materiali a vantaggio di   tutti gli uomini.

 

  1. Il diritto di proprietà non si confonde con l’uso, ne da questo dipende. Riguardo all’uso è distinguibile una proprietà dei beni di consumo (a scopo di consumo diretto, personale e familiare del proprietario) da una proprietà dei mezzi di produzione, che, unita all’attività dell’imprenditore, è fonte di nuova ricchezza (capitali).

 

  1. Entro i limiti del suo diritto il proprietario deve poter scegliere liberamente il consumo dei propri beni. L’autorità – una volta stabiliti i termini del diritto di proprietà – non può costringere il proprietario ad un consumo determinato. Essa ha soltanto il diritto – in casi eccezionali – ispirandosi al bene comune, alla luce della legge naturale, di determinare l’uso che i proprietari potranno fare, e quello che non potranno fare dei loro beni di consumo.

 

7 bis. I beni non necessari sono principalmente soggetti all’adempimento della funzione sociale della proprietà. Finché nella società ci siano dei mèmbri che mancano del necessario, è dovere fondamentale della società provvedere; sia con la carità privata, sia con le istituzioni di carità private, sia con altri mezzi, compresa la limitazione della proprietà dei beni non necessari, nella misura occorrente a provvedere al bisogno degli indigenti.

 

  1. La proprietà dei beni capitali, per la sua delicata funzione sociale, non può essere sempre usata secondo il solo giudizio del proprietario, ma in armonia con le esigenze di un sistema economico tendente al bene comune, fissato da chiare norme giuridiche.

 

  1. Un buon sistema economico deve evitare l’arricchimento eccessivo che rechi danno a un’equa distribuzione; e in ogni caso deve impedire che attraverso il controllo di pochi su concentramenti di ricchezza, si verifichi lo strapotere di piccoli gruppi sull’economia.

 

  1. Un sistema economico bene ordinato deve favorire la massima diffusione della piccola proprietà e permettere a tutti i ceri del popolo l’accesso a una sia pur modesta proprietà personale e familiare. Deve essere orientato in modo da avvicinare sempre più e sempre meglio il lavoro alla proprietà, sicché venga colmato, anziché approfondirsi, l’abisso che divide il lavoro dal capitale e li scaglia uno contro l’altro nella lotta di classe.

 

  1. La proprietà collettiva di alcuni beni non è contro il diritto naturale. Lasciare la maggior quantità possibile di beni accessibile alla proprietà privata è più conforme al bene comune e alla destinazione naturale dei beni. Però si possono dare casi nei quali sia necessario che la collettività si riservi la proprietà di alcuni beni: questo ha luogo quando evidenti esigenze della collettività e dell’economia non si possano altrimenti salvaguardare.

 

12 Affinchè la proprietà collettiva non degeneri in un pericoloso capitalismo di Stato e in un collettivismo totalitario è preferibile che la socializzazione riguardi, s’intende nei limiti del possibile la sola e nuda proprietà e non la gestione dell’azienda, che potrà avere un carattere prevalentemente autonomo e decentrato.

 

  1. Lo Stato non è l’unico soggetto di diritti economici, ma tra di esso e l’individuo sono le così dette collettività intermedie: ad es. regione o provincia, comune, comunità professionale, famiglia ecc., che hanno diritto a sufficiente autonomia economica e perciò devono poter essere soggetti di diritto di proprietà.

 

  1. Fra le collettività intermedie la famiglia è, per legge naturale, quella che meglio risponde alle esigenze sociali della persona umana. Promuovendo e favorendo il patrimonio familiare il diritto positivo otterrà il duplice scopo di tutelare da un lato la saldezza della famiglia e di garantire dall’altro alla proprietà la sua funzione sociale.

 

  1. Necessariamente connesso al carattere familiare della proprietà è il diritto di proprietà nell’ambito della famiglia: in particolar modo nell’ambito della trasmissione a discendenti diretti. II diritto positivo non può, senza grave lesione dell’interesse sociale e senza manomettere gli inviolabili diritti della famiglia, sopprimere l’eredità familiare. Tuttavia spetta al diritto positivo stabilire il numero e il limite dei gradi di successione nella presente organizzazione della famiglia.

 

  1. È desiderabile che nell’ambito della discendenza diretta sia riconosciuta al capo famiglia una libertà di testare sufficiente per assicurare la trasmissione integrale delle piccole aziende a nuclei familiari unitari.

 

  1. La facoltà di trasmettere liberamente i propri beni mortis causa è conforme all’ordine naturale. La legge nel regolare questa facoltà deve tener conto dei diritti della famiglia e delle esigenze del bene comune.

 

Il dominio proprio della vita e delle leggi economiche

 

  1. La vita economica comprende le azioni e relazioni umane volte ad assoggettare le forze della natura ai fini dell’uomo.

 

  1. I fenomeni economici sono di dominio umano; la loro interpretazione richiede esatta conoscenza della natura umana e degli elementi di ordine psicologico e morale che operano sull’attività umana. A questo lavoro di interpretazione sono necessarie nozioni sulla natura dell’uomo, la sua origine, il suo destino e il valore degli uomini gli uni rispetto agli altri e le loro mutue relazioni. Queste nozioni vanno

ricercate nella dottrina cattolica.

 

  1. Legge economica è ogni uniformità riscontrata deduttivamente o induttivamente nei fatti economici.

L’applicazione delle leggi economiche, secondo le circostanze, può avere conseguenze dannose o ingiuste; è quindi necessario prevenire con adeguata organizzazione gli abusi.

 

  1. Il fine economico consiste nel procurare il più diffuso, intenso e progressivo benessere materiale dei mèmbri della collettività, in armonia con le esigenze della giustizia commutativa e distributiva.

 

  1. Se la vera libertà è conforme alla giustizia, anzi è espressione di essa, la libertà economica è necessaria all’ordine economico. Ma un regime economico bene ordinato non può sorgere dal gioco spontaneo delle forze economiche. Per quanto utile la concorrenza contenuta nei giusti limiti, come principio regolatore del prezzo, essa non può bastare da sola a regolare tutti gli aspetti della vita economica. E’ necessaria, ma non sufficiente.

 

  1. La regolazione della vita economica ha per scopi:

1) garantire la giustizia nei rapporti economici tra i singoli;

2) rendere più efficiente il sistema economico della collettività, secondo un indirizzo organico che stimoli, controlli, coordini, senza violentarla, la libera iniziativa dei singoli.

La dittatura economica non è idonea a compiere questa funzione. L’autoregolazione di un bene ordinato sistema corporativo può raggiungere lo scopo.

 

Emigrazione

 

  1. L’accrescersi della popolazione attraverso l’istituto familiare risponde al precetto divino; lo Stato deve favorirne lo sviluppo ed assicurare le condizioni migliori della sua esistenza.

 

  1. Lo Stato può favorire o promuovere per utilità economica e politica, la trasmigrazione della sua popolazione da una parte all’altra del territorio nazionale. È contraria al principio di libertà personale la trasmigrazione coatta.

 

  1. La facoltà di emigrare risponde al diritto di libertà della persona umana. Nell’uso di questa facoltà si deve tener conto delle esigenze del bene comune sia nazionale sia internazionale.

 

  1. Lo Stato deve adoperarsi affinché l’emigrazione si svolga con certe garanzie, e cioè:
  2. a) dare agli emigranti la necessaria protezione durante il loro esodo provvedendo alle varie forme della loro emigrazione-
  3. b) promuovere la legislazione internazionale del lavoro sulla base di una conveniente reciprocità e secondo i principi della giustizia sociale per favorire una effettiva solidarietà fra tutti i popoli
  4. c) mantenere il collegamento con la madre patria coll’assicurare in tutte le forme un’efficace tutela;
  5. d) favorire la loro assistenza spirituale a mezzo delle speciali istituzioni a questo fine promosse dalla carità cristiana e provvedendoli di scuole nazionali;
  6. e) favorire le rimesse e sicuri collocamenti in patria de loro risparmi;
  7. f) la madre patria nei riguardi degli emigrati deve guardarsi dal fomentare sentimenti e favorire il determinarsi di situazioni che possano comunque perturbare la convivenza colla nazione che li ospita,

 

  1. Lo Stato deve accordare agli stranieri emigrati nel suo territorio rispetto e tutela conforme ai principi sopra enunciati.

 

  1. E’ dovere precipuo dello Stato di potenziare l’economia nazionale per consentire la permanenza dei cittadini sul suolo patrio.

 

Colonizzazione

 

  1. La colonizzazione può rispondere a un bisogno di espansione di un popolo demograficamente ricco.

 

  1. La colonizzazione non può attuarsi colla sopraffazione di altri popoli, ma deve avviarsi con opportuni accordi fra gli Stati che dispongono di vaste estensioni territoriali e scarsa popolazione e Stati aventi un eccesso di popolazione.

 

  1. La comunità degli Stati è chiamata a garantire il libero svolgimento della colonizzazione e i diritti dello Stato concedente.

 

4.il vincolo di unione della colonia colla madre patria non deve costituire uno stato di soggezione, ma tendere a tradursi in un rapporto di dipendenza analogo a quello che ha collo Stato ogni sua parte e frazione.

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...